Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Omissis
CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO
(traduzione non ufficiale)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente
Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione
più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e
i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è
perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo
economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto
equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse
generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e
costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire
alla creazione di posti di lavori;
Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle
culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio
culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla
soddisfazione degli essere umani e al consolidamento dell'identità
europea;
Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della
qualità della vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne,
nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone
considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola,
forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di
pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago
e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti
casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un
paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua
trasformazione;
Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere
individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua
pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale
della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale,
della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della
cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa
(Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la
Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista)
(La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla
cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
(Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea
dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla
biodiversità (Rio, 5 giugno 1992(, la Convenzione sulla tutela del
patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la
Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del
pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia
ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);
Riconoscendo che la qualità e diversità dei paesaggi europei
costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e
pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla
salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi
europei,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di
fattori naturali c/o umani e delle loro interrelazioni;
b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle
autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e
degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche
finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte
di autorità pubbliche competenti per un determinato paesaggio, delle
aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche
paesaggistiche del loro contesto di vita;
d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazioni e di
mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio,
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua
configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di
sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di
orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di
sviluppo sociali, economici ed ambientali;
f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti,
volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Articolo 2 - Campo di applicazione
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si
applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali,
rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque
interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati
eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi
degradati.
Articolo 3 - Obiettivi
La presente Convenzioni si prefigge di promuovere la salvaguardia, la
gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione
europea in questo campo.
Capitolo II - Misure nazionali
Articolo 4 - Ripartizione delle competenze
Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli
5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo
ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua
organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà,
tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare
alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la
presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.
Articolo 5 - Misure generali
Ogni parte si impegna a:
a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale
del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del
loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro
identità;
b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia,
alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle
misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali
e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella
realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente
capoverso b;
d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del
territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale,
agricolo, sociale ed economico, nonchè nelle altre politiche che possono
avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Articolo 6 - Misure specifiche
A. Sensibilizzazione
Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società
civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore
dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.
B. Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere:
a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e
dell'intervento sui paesaggi;
b) programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la
salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai
professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di
categoria interessate;
c) insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle
rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle
questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.
C. Identificazione e valutazione
1 Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai
fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna
a:
a) i identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio
territorio;
ii analizzare le caratteristiche, nonchè le dinamiche e le
pressioni che li modificano;
iii seguirne le trasformazioni;
b) valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici
che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
2. I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli
scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala
europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.
D. Obiettivi di qualità paesaggistica
Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica
riguardanti i paesaggi individuati e valutati , previa consultazione
pubblica, conformemente all'articolo 5.c.
E. Applicazione
Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte di impegna ad attivare
gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o
alla pianificazione dei paesaggi.
Capitolo III - COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali
Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in
considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi
internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le
considerazioni relative al paesaggio.
Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni
Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei
provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e
in particolare a:
a) prestarci reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e
scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività
di ricerca in materia di paesaggio;
b) favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la
formazione e l'informazione;
c) scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle
disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri
Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a
livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e
alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della Convenzione
1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo
17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della
Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento
della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per
l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio
d'Europa.
Articolo 11 - Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa
1. Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato
agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della
politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente
Convenzione, abbiano attuato una politica o preso provvedimenti volti alla
salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro
paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo
servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. tale
riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non
governative che abbiano dimostrare di fornire un apporto particolarmente
rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del
paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del
Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui
all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e
regionali transfrontalieri, nonchè dei raggruppamenti di collettività
locali o regionali, purchè gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato
dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio
del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e
conferisce il premio.
4. L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola
i soggetti che lo ricevono a vigilare affinchè i paesaggi vengano
salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
Capitolo IV - Clausole finali
Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti giuridici
Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione
di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o
pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od
internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa. sarà sottoposta a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci
Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a
essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del
precedente paragrafo.
3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio
consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione.
Articolo 14 . Adesione
1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità
Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire
alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza
prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e
all'unanimità degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel
Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione,
la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito
dello strumento di adesione presso il Segretario del Consiglio d'Europa.
Articolo 15 - Applicazione territoriale
1. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al
momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui
si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualsiasi altro momento successivo mediante
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro
territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in
vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la
dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà
essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in
tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro
avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo
di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale.
Articolo 16 - Denuncia
1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente
Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata
ricevuta da parte del Segretario Generale.
Articolo 17 - Emendamenti
1. Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono
proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati
membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato
europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente
Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti
indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti
dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri
per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri
secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del
Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti
contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei
Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che
l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del
Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo
accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente,
l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà
informato il Segretario Generale di averlo accettato.
Articolo 18 - Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che
abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma
b) il deposito di ogni strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o
di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente
agli articoli 13, 14 e 15;
d) ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
e) ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
f) ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato
conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in
vigore;
g) ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla
presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i
due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli
archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli stati
membri del Consiglio d'Europa, nonchè a ciascuno degli Stati o alla
Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.